Statuto |
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DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀArt. 1 - È costituita l’Associazione Internazionale Missionari della Carità Politica. L’Associazione ha sede in Roma ed è giuridicamente rappresentata dal Presidente. Art. 2 - L’Associazione Internazionale Missionari della Carità Politica, per mezzo dei suoi membri, impegnati nel sociale e nel politico, si propone le seguenti finalità:
ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONEArt. 3 - L’attività dell’Associazione Internazionale missionari della Carità Politica si svolge attraverso:
Art. 4 - Annesso all’Associazione Internazionale missionari della Carità Politica ed in stretto legame con essa esiste l’Istituto Superiore Carità Politica.L’Istituto ha carattere internazionale ed ha come scopo di:- perfezionare ecclesiastici e laici nella Dottrina Sociale della Chiesa, nonché nella sua applicazione;- assicurare un’adeguata formazione morale e culturale a quanti vogliono dedicarsi alla attività sociali e politiche;- promuovere, a livello post-universitario, lo studio delle scienze sociali, economiche, politiche e giuridiche, in rapporto alle fedi religiose. Art. 5 - L’Associazione Internazionale Missionari della Carità Politica esplica la sua attività principalmente in due momenti distinti ma integrati: quello formativo e quello operativo. Art. 6 - Il momento formativo comprende:
Art. 7 - Il momento operativo presuppone tutti i requisiti del momento formativo e in più l’impegno, la dedizione, lo spirito di servizio perché l’attività politica sia davvero un esigente esercizio di carità a favore dei fratelli e di tutta la comunità, in particolare delle categorie più deboli e povere; perché la società abbia leggi e ordinamenti giusti, efficienti e funzionali; perché a tutti e a ciascuno sia garantito lo sviluppo integrale in condizione di uguaglianza e solidarietà. Per l’espletamento di tali scopi l’Associazione provvede all’istituzione di organismi e società nazionali e internazionali con funzione sia didattica che operativa, in ambito economico, finanziario, industriale e del lavoro, con particolare riguardo alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Art. 8 - Organo ufficiale di collegamento e di informazione è il periodico Già e non ancora. VITA DELL’ASSOCIAZIONEArt. 9 - Sono membri effettivi dell’Associazione Internazionale Missionari della Carità Politica fedeli laici, celibi e coniugati che dimostrino la vocazione di essere chiamati dal Signore e servire gli altri, a impegnarsi per la comunità civile nelle sue diverse articolazioni e istituzioni sia nei posti di gestione del potere sia nelle strutture di base. Art. 10 - L’adesione all’Associazione comporta l’accettazione dello statuto e la sua perfetta osservanza. Art. 11 - Agli aderenti all’Associazione Internazionale Missionari della Carità Politica si richiede una regolare vita cristiana, una professione leale e piena delle verità di fede, la docilità al Sommo Pontefice, ai Vescovi, nonché ai superiori dell’Associazione. Art. 12 - Poiché i Missionari della Carità Politica sono chiamati dal Signore a servire gli altri nella sfera politica e sociale, la risposta a tale chiamata viene ratificata e omologata da uno speciale «atto di consacrazione» che ha la sua radice nella consacrazione battesimale e cresimale. Art. 13 - Il momento di «consacrazione» ha il suo suggello nel pronunciamento delle promesse davanti ad uno degli assistenti spirituali al servizio dell’Associazione e ai dirigenti della stessa. Le promesse riguardano l’impegno a vivere e a testimoniare il Vangelo nella sua integralità, a promuovere la giustizia sociale nella propria condizione laicale e nell’ambiente liberamente scelto. Art. 14 - Il pronunciamento delle promesse evangeliche avviene dopo un biennio di formazione con esito positivo. Il giudizio di idoneità spetta alla direzione dell’Associazione.La formazione avviene nello sforzo di conformarsi al Vangelo, ed inoltre partecipando alla vita, agli impegni e alle iniziative dell’Associazione (ritiri, convegni, riunioni), sotto la guida di uno degli assistenti spirituali, senza tuttavia interrompere la propria attività ordinaria. Art. 15 - I fedeli laici attraverso il ministero della carità politica attualizzano la nuova evangelizzazione nel tempo e nella vita sociale della comunità e testimoniano nella città terrena i valori del Regno. Art. 16 - Sono soci simpatizzanti dell’Associazione quanti contribuiscono al suo sviluppo con la loro collaborazione personale e con oblazioni. Art. 17 - Sono sostenitori quanti, persone fisiche o giuridiche, contribuiscono allo sviluppo sia dell’Associazione che delle sue attività con donazioni congruenti con le finalità statutarie. Art. 18 - Il Consiglio di Presidenza può nominare soci d’onore uomini e donne benemeriti dell’Associazione. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONEArt. 19 - L’ Associazione Internazionale Missionari della Carità Politica è retta da un organo centrale composto dal Presidente e dal suo Consiglio.Tanto il Presidente quanto i componenti del Consiglio di Presidenza sono elettivi. Alla elezione partecipano tutti i membri effettivi dell’Associazione. Risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza assoluta al primo e al secondo scrutinio, e relativa al terzo a norma del cn. 164-179.Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da quattro suoi Consiglieri. Il Consiglio delibera con la partecipazione e il voto del Presidente e di almeno due Consiglieri. Art. 20 - L’incarico di Presidente e di Consigliere dura cinque anni e può essere rinnovato. COMPITI DEL PRESIDENTEArt. 21 - Il Presidente, con il suo Consiglio, ha la responsabilità della vita e dell’azione dell’Associazione.Uno dei membri del Consiglio sarà anche amministratore dei beni dell’Associazione. A eleggerlo sarà lo stesso Consiglio. Art. 22 - Il Consiglio convocato e presieduto dal Presidente:
Art. 23 - Il Presidente:
FONDO COMUNE DELL’ASSOCIAZIONEArt. 24 - L’Associazione può disporre di un fondo proprio comune costituito dalle offerte dei membri e da altre fonti laiche. Tale fondo sarà gestito da un amministratore eletto dal Consiglio di Presidenza il quale rimarrà in carica cinque anni e potrà essere rinnovato come gli altri membri del Consiglio. RAPPORTO MEMBRI-ASSOCIAZIONEArt. 25 - I Missionari della Carità Politica, pur facendo parte dell’Associazione, nello svolgimento dell’attività politica e nella correlativa assunzione di responsabilità nella gestione del potere nella comunità civile, nelle associazione e nelle istituzioni, agiscono sotto la loro diretta responsabilità, tenendo nettamente distinto il loro operato sociale politico dalla vita dell’Associazione. Art. 26 - I Missionari della Carità Politica impegnati attivamente nel sociale e nel politico riceveranno dall’Associazione orientamenti di principio che ripropongono i criteri normativi del Vangelo, interpretato dal magistero della Chiesa: principi che essi dovranno tradurre nelle situazioni concrete in coerenza con la loro fede e in comunione con i fratelli. DIMISSIONE DEI MEMBRIArt. 27 - I membri dell’Associazione Internazionale Missionari della Carità Politica possono essere dimessi per i seguenti motivi:
Art. 28 - Delle dimissioni decidono il Presidente con il suo Consiglio, mediante voto collegiale, udito il parere del Comitato dei Garanti. Perché la decisione sia valida è necessario che sia avallata dai 2/3 dei componenti del Consiglio di Presidenza. La votazione deve essere segreta.All’interessato del provvedimento è riconosciuto il diritto di esporre le proprie ragioni al Consiglio di Presidenza a sostegno del proprio comportamento. Art. 29 - I membri che siano dimessi dall’Associazione o che la abbandonino spontaneamente non possono esigere nulla dall’Associazione stessa per qualunque attività in essa svolta né recuperare le donazioni fatte all’Associazione (cn 702) Copia conforme all’originale depositato Firmato Vaticano, il 3 ottobre 1999 |